Print this page
Rate this item
(0 votes)

Lo studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza a livello altamente qualificato nel diritto societario e diritto del lavoro, sia in campo giudiziale che stragiudiziale.

L'Avv. Lello Spoletini è abilitato a svolgere attività di conciliazione in ambito societario unitamente alla funzione di arbitro in tale materia.
Lo studio offre, inoltre, la propria competenza e professionalità per assistenza per separazioni e divorzi.
Lo studio opera nel pieno rispetto dei Decreto Legislativo 196 del 2003.

SEPARAZIONE CONSENSUALE

Quando i coniugi hanno deciso di separarsi ed hanno raggiunto un accordo per vivere separati, possono richiedere al Tribunale l'autorizzazione a vivere separati secondo le modalità scelte, che coinvolgono la sfera patrimoniale e genitoriale.
L'accordo raggiunto deve investire i diritti patrimoniali, il mantenimento del coniuge debole, i diritti di visita ed il mantenimento della prole e l'assegnazione della casa coniugale.
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso presso il Tribunale competente per territorio.
Viene fissata udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, a cui i coniugi devono comparire personalmente. Il Presidente esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ed, in caso di esito negativo dello stesso, verranno adottati i provvedimenti richiesti e successivamente sarà omologato l'accordo richiesto.

Il Tribunale, prima di omologare l'accordo di separazione, ne verifica il suo contenuto, ed in caso di valutazione con esito positivo, con decreto, dispone l'omologazione delle condizioni richieste.
Il Tribunale omologa condizioni di separazione proprio tenendo presente il momento storico in cui viene richiesta l'omologazione ed in caso di mutate condizioni sia economiche; relative all'esercizio della potestà genitoriale o affidamento, i coniugi, congiuntamente o no, potranno richiedere la modifica.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Qualora i coniugi si siano determinati a vivere separati ovvero uno di essi abbia intenzione di separarsi, e non vi sia accordo sulle modalità, ognuno di essi potrà, con ricorso, richiedere la separazione giudiziale.
Se la richiesta di separazione è generata dalla violazione degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole, mantenimento), unitamente all'autorizzazione a vivere separati può essere richiesto l'addebito.
A seguito della presentazione del ricorso viene fissata la prima udienza innanzi al Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Presidente esperisce il tentativo di conciliazione ed, in caso di esito negativo dello stesso, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi al mantenimento, assegnazione casa coniugale ed affidamento dei figli e loro collocazione, stabilendo quale dei genitori sia prevalente.
Avverso l'ordinanza con cui sono adottati i provvedimenti presidenziali può essere fatto reclamo innanzi alla Corte d'Appello nel termine di gg 10 dalla notifica.
La separazione giudiziale, poi, si evolve con rito ordinario ed al termine dello stesso, completata l'acquisizione di documenti e prove, il Tribunale emette una sentenza.
Tra la fase Presidenziale e la Sentenza i coniugi possono richiedere che venga dichiarata la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva. In questo caso il processo prosegue solo per risolvere gli aspetti controversi.
Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale.
Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale (mantenimento - affidamento figli - potestà genitoriale – collocazione minori – assegnazione casa familiare) mutando aspetti patrimoniali e personali, potranno essere oggetto di modifica.

GRATUITO PATROCINIO
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono accedere direttamente al Gratuito Patrocinio le vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia, a prescindere dal reddito.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

L'Avv. Lello Spoletini è iscritto nelle liste per il Gratuito Patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Per ulteriori informazioni potete contattarlo per le questioni relative a separazioni, divorzi, modifica delle condizioni di separazione o divorzi, atti di appello.

 

Studio Legale Spoletini (International Law Firm)

Via Virginio Orsini n°19
CAP 00196 Roma ( RM )
TEL : 06 320 8106
06 360 02748
FAX : 06 322 0940
WEB : www.studiolegalespoletini.com
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PEC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Read 3837 times
Login to post comments

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.